Skip to main content

Uffici di Parigi

Pala Vremya

Uffici di Parigi

Pala Vremya

Emergi,
respira,
rinasci!

Cosa aspetti ancora a vedere la Luce?

Noi convertiamo il tuo tempo in vita di superfice.


Leggi le clausole dell’affidamento al Crono.Leggi le clausole dell’affidamento al Crono.

Cosa aspetti?

Emersi: 0 • Data:

Cosa aspetti?

Emersi: 0
data:
Plasmando il futuro di Parigi, da generazioni
Plasmando il futuro di Parigi, da generazioni

Lucien Gotwald

General’nyy Direktor. parizh.

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO AL CRONO
[КРОНО ДОВЕРИЕ]

Tra
Vremya S.p.A., con sede legale in Parigi – Settore Europa, Codice Entità 7-Ω, di seguito denominata “Affidataria”,
e
Il/La sottoscritto/a [NOME COGNOME], identificato/a mediante Codice d’Identità Biometrico n. [ID*], di seguito denominati “Affidato/a” & “CIB”,

Premesso che:

  1. La permanenza in superficie costituisce bene raro e di valore economico misurabile;

  2. L’Affidataria è legittima proprietaria e gestore esclusivo delle aree emerse assegnate, nonché titolare del diritto di concessione temporanea di stazionamento;

  3. L’Affidato/a ha espresso volontà di ottenere l’Affidamento al Crono, accettando la valutazione prognostica della propria durata di vita residua (“Quota Vita Stimata”) ai sensi del Regolamento Vremya n. 88/Σ;

  4. L’Affidataria, sulla base di esami clinici, psicometrici e algoritmici certificati, ha determinato in via insindacabile la Quota Vita Stimata, convertita in Crono, unità di conto e regolamento;

Si conviene e stipula quanto segue:


Art. 1 – Oggetto

L’Affidataria concede all’Affidato/a, a titolo di affidamento temporaneo, il diritto personale e non trasferibile di permanenza in superficie per la durata massima corrispondente alla Quota Vita Stimata, come definita e calcolata dall’Affidataria.


Art. 2 – Determinazione della Quota Vita Stimata

  1. La Quota Vita Stimata è determinata in base a protocolli medici e algoritmi proprietari di esclusiva titolarità dell’Affidataria, i cui risultati sono vincolanti e non soggetti a contestazione.

  2. Eventuali variazioni dello stato di salute, ambientali o sociali potranno comportare, a discrezione insindacabile dell’Affidataria, l’adeguamento in riduzione della durata dell’Affidamento.

  3. L’Affidato/a riconosce che la Quota Vita Stimata non costituisce promessa di durata minima effettiva.


Art. 3 – Dispositivo di Monitoraggio Biometrico

  1. L’Affidato/a si obbliga a sottoporsi all’impianto sottocutaneo del Modulo Neurale di Monitoraggio (“Crono-Chip”) fornito dall’Affidataria.

  2. Il Crono-Chip è di esclusiva proprietà dell’Affidataria e potrà trasmettere, ricevere ed elaborare dati biometrici e comportamentali in tempo reale.

  3. Il Crono-Chip potrà attivare funzioni di stimolazione o inibizione neurale al fine di garantire il rispetto del presente contratto e delle disposizioni regolamentari.


Art. 4 – Obblighi dell’Affidato/a

  1. L’Affidato/a si impegna a:
    a. Risiedere esclusivamente nelle aree autorizzate;
    b. Sottoporsi ai controlli periodici disposti dall’Affidataria;
    c. Mantenere condotta conforme agli standard comportamentali Vremya.

  2. L’inosservanza degli obblighi potrà determinare la revoca immediata dell’Affidamento e la rimozione coattiva in data e modalità stabilite dall’Affidataria.


Art. 5 – Risoluzione e Decadenza

  1. L’Affidataria potrà risolvere il presente contratto, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso, in caso di:
    a. Superamento della Quota Vita Stimata;
    b. Inadempimento anche parziale agli obblighi contrattuali;
    c. Eventi di forza maggiore determinati dall’Affidataria.

  2. In caso di risoluzione, l’Affidatario/a perderà ogni diritto di permanenza in superficie e sarà trasferito/a nei settori sotterranei designati.


Art. 6 – Rinunce

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Affidato/a rinuncia espressamente:
a. A qualsivoglia contestazione sulla determinazione della Quota Vita Stimata;
b. Ad azioni legali per danni diretti o indiretti derivanti dall’uso del Crono-Chip;
c. A qualsiasi indennizzo per riduzione o cessazione anticipata dell’Affidamento.


Art. 7 – Clausola di Accettazione Totale

L’Affidato/a dichiara di aver compreso e accettato integralmente il contenuto del presente contratto, anche in assenza di spiegazioni verbali o traduzioni, e riconosce che l’Affidamento al Crono rappresenta un privilegio e non un diritto.


Letto, approvato e sottoscritto digitalmente tramite identificazione biometrica.

Firma biometrica dell’Affidato/a: ___________________________
Firma autorizzata Vremya S.p.A.: ___________________________

* Codice d’Identità Biometrico (CIB)
Il Codice d’Identità Biometrico, di seguito “CIB”, viene generato esclusivamente a conclusione della procedura di Affidamento al Crono e unicamente nell’ipotesi di accoglimento formale della relativa istanza da parte di Vremya S.p.A. Il CIB costituisce identificativo personale, univoco e permanente, valido ai soli fini del riconoscimento dell’Affidato/a all’interno dei confini territoriali e giurisdizionali di Vremya S.p.A., nonché per l’accesso ai servizi e alle aree ad essa riservate.
Il CIB non produce effetti, né è riconosciuto, ai fini dell’espatrio, dell’ingresso o della permanenza nei territori sottoposti alla giurisdizione delle altre due Società della Triade Mondiale, rimanendo pertanto privo di efficacia al di fuori dell’ambito Vremya.